Una delle domande che in questo periodo ci viene rivolta è se il Documento di Valutazione Dei Rischi deve essere aggiornato in relazione al Coronavirus (COVID-19).
Quanto di seguito espresso deriva dallo studio della normativa vigente e dal fatto di non avere, al momento, Circolari Ministeriali e Interpelli chiarificatori sull’argomento, pertanto, quanto riportato, potrebbe subire cambiamenti in riferimento all’evoluzione normativa e all’evolversi della situazione epidemiologica in atto.
Al fine di dare una risposta è necessario formulare una premessa volta ad identificare quali sono i rischi che il Datore di Lavoro è chiamato a valutare; il Datore di Lavoro, per normativa, è tenuto ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi effettuando la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Per identificare quali sono i rischi che il Datore di Lavoro deve valutare ci vengono incontro le definizioni di Prevenzione e quella di Servizio di Prevenzione e Protezione dove, in entrambi i casi, viene fatto riferimento ai rischi professionali.
Da quanto sopra premesso il rischio biologico da Coronavirus (COVID-19) è da intendersi un rischio professionale in quelle attività dove viene svolta una mansione lavorative in cui è possibile il contatto con l’agente biologico Coronaviridae, vedasi l’elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici (Allegato XLIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):
- Attività in industrie alimentari.
- Attività nell’agricoltura.
- Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
- Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
- Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
- Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
Per le attività sopra elencate, nel caso vi sia la possibilità di entrare in contatto con l’agente biologico in esame è obbligatorio procedere alla valutazione del rischio da agenti biologici e/o all’aggiornamento della stessa con tutto quello che ne consegue (es. informazione e formazione dei lavoratori, redazione del piano di miglioramento, consegna D.P.I.)
Per tutte le altre attività, il rischio biologico da Coronavirus (COVID-19) non è da considerarsi un rischio professionale poiché le mansioni svolte non determinano un incremento dell’entità del rischio biologico rispetto al resto della popolazione.
In queste attività, è da ritenersi sufficiente che il Datore di Lavoro in collaborazioni con il Medico Competente elabori delle disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio per i propri lavoratori, seguendo le indicazioni date dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute e dalle Autorità Sanitarie.
Per. Ind. Gabriele Laserdi